Destinatari
I destinatari sono i beneficiari dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, della protezione sussidiaria, della protezione temporanea e di un programma di reinsediamento. Anche i candidati allo status di rifugiato o ad una forma di protezione sussidiaria fanno parte dei gruppi di destinatari.
Azioni ammissibili
Possono essere finanziate dal Fondo europeo per i rifugiati azioni di portata sia nazionale che transnazionale o comunitaria (”azioni comunitarie”). Le azioni nazionali saranno attuate dagli Stati membri nel quadro di una programmazione pluriennale conformemente agli orientamenti strategici comunitari relativi alle regole d’intervento del Fondo (gestione concorrente). Il bilancio assegnato alle azioni comunitarie sarà eseguito dalla Commissione (gestione diretta).
Per quanto riguarda le azioni nazionali, possono beneficiare del FER quelle relative ai settori seguenti:
- le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, in particolare le infrastrutture, gli aiuti materiali, le cure mediche o l’assistenza giuridica;
- l’integrazione dei gruppi di destinatari nello Stato d’accoglienza, in particolare le misure relative all’istruzione, alla partecipazione alla vita civile e culturale, all’accesso al mercato del lavoro, alla formazione linguistica e all’alloggio;
- l’aiuto fornito agli Stati per l’elaborazione, l’attuazione e il controllo della loro politica di asilo, la raccolta, l’analisi e la diffusione di dati relativi ai paesi di origine e le statistiche sulle procedure di asilo, di accoglienza e di integrazione;
- il reinsediamento e in particolare l’elaborazione di programmi in questo settore, la diffusione di materiale e di informazioni prima della partenza;
- il trasferimento di candidati menzionati fra i gruppi destinatari da uno Stato all’altro.
Per quanto riguarda le azioni di portata transnazionale o comunitaria, possono ottenere il sostegno del Fondo europeo per i rifugiati quelle che riguardano l’elaborazione di indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in materia di politica di asilo e
- lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione,
- la promozione di buone pratiche,
- la creazione di reti tra organismi situati in più Stati membri,
- l’elaborazione di reti tra organizzazioni non governative presenti in almeno 10 Stati membri incaricati di questo scambio.






